REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Cicognani – Presidente rel-est.
Dott. Enrico Stefani – Consigliere
Dott. Gianluca Bordon – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 3037 del Ruolo Generale 2019
TRA
[omissis], con l’avv. SALZER MARIA MARGHERITA , domiciliato presso il difensore;
CONTRO:
[omissis], con l’avv. PATRON SILVESTRINA (PTRSVS60H47F9041I) VIA BREGOLINI,5 30033 NOALE; e domicilio eletto presso il difensore;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
P.G. chiede la conferma della sentenza n.2397/19 del Tribunale di Treviso
Conclusioni parte appellante:
1) Ogni contraria domanda, eccezione e conclusione respinta , in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 2397/2019 del Tribunale di Treviso prevedere che ex art. 5 legge 898/1970 [omissis] sia tenuto a corrispondere in favore di [omissis] la somma mensile di E. 161, 77 entro i primi 8 giorni di mese.
In via istruttoria ammettersi prova per testi sulle circostanze non ammesse e capitolate in Memoria 12.3.2019 ed in ipotesi di ammissione delle istanze avversarie non ammesse essere abilitati a prova contraria indicati nella citata con i testi Memoria.
2) Compensare le spese legali di primo grado tra le parti attesa la soccombenza reciproca ,
3) Compensare almeno parzialmente le spese legali di primo grado attesa la soccombenza reciproca.
Spese di lite del grado di appello rifuse.
Conclusioni parte appellata:
1) NEL MERITO:
– rigettare l’appello proposto dalla ricorrente e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2397 /2019 pubblicata in data 14.11.2019;
– in ogni caso, rigettare la domanda di assegno ex art. 5 1. n. 898 /70 svolta dalla sig.ra [omissis] nei confronti del sig. [omissis], in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto, per le ragioni sopra esposte;
– condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
2) IN VIA ISTRUTTORIA:
– Si oppone all’ammissione delle avverse istanze istruttorie formulate dalla ricorrente e, nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede l’ammissione delle istanze istruttorie formulate in seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 15.02.2019, con i testi ivi indicati.
FATTO E DIRITTO
[omissis] presentava appello avverso la sentenza n. 2397/2019 del Tribunale di Treviso pronunciata nel procedimento rubricato al n. 3792/2018 promosso da [omissis], la quale così disponeva:
“P.O.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede: PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.04.1989 da [omissis], nato a Montegalda (VI) il 21-08.1950 e [omissis], nata a Venezia, il 25.02.1962, trascritto nel Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Paluzza (UD) dell’anno 1989 al n. 10, Parte Il, Serie C;
2. RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta da [omissis];
3. CONDANNA [omissis] a pagare in favore di [omissis] le spese di lite che liquida in € 171,61 per esborsi ed € 6.394,00 per compenso al difensore, oltre al rimborso spese forfetaria nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
4. MANDA all’Ufficiale di Stato Civile di procedere all’annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di legge.”
Detta sentenza appariva alla [omissis] viziata ed in contrasto a norme di legge ed essa ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi:
1) Errata valutazione delle risultanze istruttorie;
2) Violazione degli art. 5 legge 898/1970;
3) Violazione ed errata applicazione di norme di diritto art.91 c.p.c .
[omissis] chiedeva disporsi che ex art. 5 legge 898/1970 [omissis] corrispondesse in suo favore di la somma mensile di E. 161, 77 entro i primi 8 giorni di mese.
[omissis] si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.
Il P.G. concludeva per la conferma della sentenza 2397/19 del Tribunale di Treviso.
La domanda di assegno divorzile avanzata dalla [omissis] con l’atto di appello non è fondata.
A seguito dell’istruttoria svolta nel corso del primo grado di giudizio, veniva accertata la stabile relazione sentimentale tra la [omissis] e [omissis], nota ai familiari della stessa e riconosciuta a livello sociale.
Alla luce di ciò – posto che la legge sul divorzio prevede che il diritto all’assegno venga meno se il beneficiario contragga nuove nozze (art. 5/10 L. 898/70), ma nulla dispone per l’ipotesi in cui, in luogo del matrimonio, il beneficiario, come nel caso di specie, instauri una stabile relazione more uxorio, da intendersi quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, del quale la coabitazione non è un elemento essenziale – va rilevato che la Corte di Cassazione ha ribadito (anche a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018) il principio secondo cui “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo” (Cass. 32871/2018; Cass. 6855/2015; Cass. Ord. 2466/2016).
Pertanto — secondo la prospettata interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata, che questa Corte condivide (come già statuito in primo grado ) — anche la formazione di una famiglia di fatto integra una causa estintiva del diritto all’assegno divorzile.
Conclusivamente, nessun assegno divorzile dovrà essere corrisposto dal [omissis] in favore della [omissis].
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. ex DM 37/2018, applicati i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
A carico della parte appellante sussiste, infine, l’obbligo di versare, a norma dell’art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un contributo pari a quello dovuto all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa.
P.Q.M.
La Corte d’appello, definitivamente decidendo sull’appello presentato da [omissis] nei confronti di [omissis], avverso la sentenza n.2397/19 del Tribunale di Treviso, così provvede:
rigetta l’appello e condanna [omissis] alla rifusione delle spese processuali del [omissis], liquidate in complessivi €.1.500, oltre spese generali (15%) e ulteriori oneri accessori come per legge;
[omissis] è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo non accolto ai sensi dell’art.13, I quater co. D.P.R. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 5.2.2020
Il Presidente rel-est.