Oggetto della disamina non è tanto l’atto della registrazione in sè, ma la modalità in cui si effettua la registrazione ed il suo successivo utilizzo.
E’ lecito, infatti, registrare una conversazione tra due persone all’insaputa di una di esse, ma se il luogo dove avviene la conversazione è la casa della persona inconsapevole di essere registrata o la sua automobile o il suo luogo di lavoro, allora sì, in tal caso si può incorrere in un illecito.
E’ inoltre vietata la diffusione della registrazione, salvo il consenso delle parti coinvolte.
In certi casi la magistratura può acquisire come prova un documento video e/o sonoro registrato anche in violazione di norme sulla privacy, qualora sia determinante per l’accertamento di un reato.