Desta motivo di riflessione il nuovo art. 3 bis del D.L. 44/2021, il quale dispone che il sanitario che opera durante l’emergenza Covid-19, in caso di omicidio colposo o di lesioni colpose, risponde solo per colpa grave.
Tale disposizione appare un evidente limite alla punibilità dei reati ex artt. 589 e 590 c.p.
Attenzione però!
Anche se sul piano penale è prevista la non punibilità… rimane immutata la responsabilità civile per il risarcimento dei danni.