LA VIOLENZA DI INAUDITA GRAVITÀ È TORTURA

Con Legge 110 del 2017 è stato introdotto nel codice penale il reato di tortura. 

L’art. 613 bis c.p. recita al 1′ comma: “Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.

Di recente la Corte di Cassazione si è espressa sul punto con la sentenza n. 32380/2021, nella quale individua come reato di tortura le ipotesi più gravi di maltrattamento (ex art 572 c.p.) o di violenza privata (ex art 610 c.p.).