RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE

Con le famose “Sentenze Gemelle di S. Martino” del 2008, la Corte di Cassazione ha rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.

Pertanto, venne individuato un riferimento univoco per l’attività giurisdizionale e per l’elaborazione dei criteri omogenei prevedibili per la liquidazione del risarcimento dei danni (vedasi le Tabelle Milano in vigore: ultimo aggiornamento al 10.03.2021).

Quali sono i danni non patrimoniali?

  • Il danno biologico, che consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali e passibile di accertamento e di valutazione medico-legale.
  • Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva di natura strettamente emotiva e non fisica, il cui positivo accertamento (eventualmente in concorso con il danno biologico) spetta al giudice di merito e per il quale sarà prevista una liquidazione ad hoc.

Proprio in merito al danno morale si è recentemente e nuovamente espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26805/2022, precisando che, ai fini del risarcimento del danno morale, il danneggiato debba prospettare e dimostrare la sussistenza di conseguenze ulteriori al danno biologico, ossia l’insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva.

Ne deriva che deve essere esclusa l’automaticità del ristoro del danno morale, il quale va sempre provato.

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