La lotta contro il Sars-CoV2 non si ferma, e ciò ha portato il Consiglio dei Ministri, con D.L. n. 105 del 23.07.2021, a prolungare lo stato di emergenza da pandemia fino al 31 dicembre 2021 ed a determinare nuove restrizioni alla libertà di movimento qualora non ci si dovesse sottoporre alla vaccinazione anti Covid-19.
La differenza rispetto alle chiusure forzate e generalizzate che abbiamo conosciuto durante il “lock down” sta, oggi, nel distinguere tra chi possiede la Certificazione Verde (c.d. Green Pass) e chi no.
Il Green Pass è una sorta di “attestazione sanitaria” rilasciata a colui che si è sottoposto al vaccino anti Covid-19, individuandolo come “soggetto vaccinato”.
Solo coloro che risultano essere vaccinati, e quindi in possesso del Green Pass, possono muoversi liberamente e senza restrizioni.
Qualche dubbio è sorto visto che anche i possessori del Green Pass possono essere contaminati da nuove infezioni. Anche per questo il Green Pass è oggetto di quotidiane discussioni/confronti, sia a livello scientifico sia a livello politico.
Certo è che con il D.L. 105/2021 si è inciso direttamente e pesantemente sui diritti inviolabili della persona, nel tentativo nobile, ma non abbastanza approfondito, di conciliare diversi diritti fondamentali della persona. Vediamoli:
- Art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (…).”
- Art. 13 Cost.: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione (…), né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.”
- Art. 16 Cost.: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.”
- Art. 32 Cost.: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Ci chiediamo: fino a che punto le limitazioni previste dall’art. 16 della Costituzione si conciliano con gli altri diritti fondamentali e inviolabili della persona?
Il tema, dal punto di vista legale, non ha risposte scontate.
Le insidie di incostituzionalità sono di tutta evidenza, almeno per come sono stati congegnati ad oggi gli elementi normativi che dispongono le limitazioni.