La Corte di Cassazione, IV sezione penale, con un’importante sentenza, la n. 34629 del 20.09.21, ha ribadito le modalità e i criteri con cui il Giudice deve valutare la condotta dell’esercente la professione sanitaria.
Se il medico si discosta dalle linee guida e dalle best practices dettate dalla normativa di riferimento, il Giudice può ritenerlo responsabile del danno causato al paziente.
In ogni caso la sentenza dovrà dare approfondita motivazione del grado della colpa individuata, proprio in considerazione del rapporto “attività medica svolta-linee guida”, sottolineando come queste ultime si configurino quale parametro principe per la valutazione della responsabilità del sanitario.