MANTENIMENTO FIGLI: è reato la diminuzione dell’importo stabilito dal giudice

Il ruolo di genitore prevede l’obbligo di assistere i figli e di soddisfare le loro necessità, sia dal punto di vista psicologico, morale, educativo sia economico.

In particolare, in caso di separazione o divorzio dei coniugi, il nucleo familiare subisce una rottura e gli obblighi dei genitori devono essere regolamentati da un giudice di modo che alla prole venga garantita, anche economicamente, una crescita stabile e continua.

Pertanto, la somma individuata per legge, dev’essere puntualmente corrisposta in osservanza del quantum e delle scadenze individuate dal giudice, senza possibilità di modifica alcuna (salvo sussistano fondati motivi basati su determinate condizioni, oggetto di opportuna valutazione da parte del giudice stesso).

Nel caso in cui il mantenimento venga rivisto ad libitum da parte dell’obbligato, anche in minima parte, senza il vaglio del giudice, si configura il reato di cui all’art. 570 bis c.p. “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”.

Per un approfondimento della tematica si rimanda alla recente sentenza n. 43032/2022 della Corte di Cassazione.